Molti italiani sono pronti a rimettersi in viaggio nel 2021, anche se il concetto stesso di viaggiare subirà notevoli modifiche rispetto al passato. La voglia di tornare in vacanza è davvero grandissima, e l’estate 2021 potrebbe segnare l’ormai attesissima ripartenza del turismo di cui ormai si parla da tempo.
Il Bonus Vacanze
Con il Decreto Rilancio è stata lanciata la misura del Bonus vacanze 2020, un incentivo per supportare il settore del turismo in vista dell’estate dopo il lockdown a causa dell’epidemia di coronavirus. Stiamo parlando del buono che consente di ottenere uno sconto fino a 500 euro per soggiorni presso alberghi e altre strutture turistiche italiane. L’agevolazione è rivolta ai nuclei familiari composti da 1 o più membri e il suo valore è stabilito in base all’ISEE e al numero di componenti.
Proroga
La legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del c.d. decreto Milleproroghe ha esteso il Bonus Vacanze fino al 31 dicembre 2021. È bene chiarire che la proroga vale solo per la durata del beneficio, dunque per chi ha fatto domanda entro il 31 dicembre 2020. In sostanza non è più possibile richiedere l’agevolazione, perché le domande si sono chiuse il 31 dicembre scorso, ma chi lo ha chiesto per tempo e non l’ha ancora utilizzato può usarlo fino a fine anno. Quindi i soggiorni possono essere effettuati fino al 31 dicembre 2021.
Come accennato in precedenza, il beneficio offre un contributo di massimo 500 euro da utilizzare per vacanze da effettuare presso strutture italiane. Può essere richiesto e utilizzato da un solo componente del nucleo familiare e deve essere speso in un’unica soluzione, per i servizi resi da una sola struttura. Il richiedente non deve necessariamente coincidere con la persona che fruisce del Bonus.
Come si riceve il bonus?
Il credito del bonus vacanze si riceve suddiviso in due parti e in due momenti diversi:
- L’80% subito, sotto forma di sconto sul pagamento dovuto alla struttura turistica, la quale lo recupererà in un secondo momento sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione;
- 20% dopo, sotto forma di detrazione d’imposta con la dichiarazione dei redditi del 2021.
Ai fini dell’utilizzo dell’incentivo Covid per le vacanze occorre rispettare le seguenti condizioni:
- può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare (anche diverso dalla persona che lo ha richiesto);
- deve essere speso in un’unica soluzione, presso una sola struttura turistica ricettiva italiana (hotel, villaggio turistico, campeggio, agriturismo e Bed & Breakfast);
- il soggiorno o servizio turistico deve essere documentato da fattura, documento commerciale, scontrino o ricevuta fiscale, in cui sia indicato il codice fiscale della persona che usufruisce dello sconto;
- il pagamento del soggiorno deve avvenire senza ausilio, intervento o intermediazione di portali o piattaforme diversi da agenzie di viaggio o tour operator. Dunque è possibile pagare il soggiorno attraverso agenzie di viaggio e tour operator.
Come usarlo?
L’incentivo può essere speso solo nelle strutture alberghiere aderenti per tutto il periodo indicato. Il Bonus va utilizzato direttamente al momento del pagamento dei servizi turistici, presso la struttura o l’albergo scelti per trascorrere il soggiorno, comunicando il proprio codice fiscale ed il codice univoco assegnato o, in alternativa, esibire il QR code, ottenuti al momento della richiesta. In questo modo il beneficiario ottiene: una immediata riduzione del costo della vacanza, pari all’80% della somma totale e un credito d’imposta, pari al rimanente 20% del bonus, da detrarre tramite dichiarazione dei redditi.
Voucher per i viaggi di istruzione annullati
I vari DPCM, a partire dal 23 febbraio 2020, hanno previsto la sospensione dei viaggi di istruzione e delle iniziative di scambio o gemellaggio, come misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Ovviamente, a tutela della salute, tale sospensione rimarrà in vigore fino a quando non ci saranno per le scolaresche le condizioni per spostarsi, fuori dai confini delle regioni e dell’Italia, senza rischi di contagio.
Ma cosa succede nel caso in cui le scuole abbiamo già versato acconti alle agenzie di viaggi?
In base a quanto stabilito dal Decreto Legge n. 9 del 02/03/2020 art. 28 comma 5 e 9 e riconfermato dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 art. 88 bis al comma 12, in caso di recesso da parte del cliente, le agenzie di viaggio possono emettere un voucher pari all’importo versato dal cliente da utilizzare entro 12 mesi dalla data di emissione. Inoltre, l’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna firma di accettazione da parte del destinatario. Visto il protrarsi dello stato di emergenza, il legislatore è intervenuto a tutela del consumatore e del lavoro, ampliando la durata del voucher da 12 a 18 mesi che scatta automaticamente anche per i voucher già emessi. L’unica eccezione resta quella relativa ai voucher emessi per la biglietteria (aerea, marittima e ferroviaria) che mantengono la scadenza di 12 mesi.
Le normative
Di seguito, vi riportiamo alcune normative che potrebbero fare al caso vostro:
- I Decreti Legge n. 6 del 23/02/2020 e n. 9 del 02/03/2020 hanno previsto il diritto di recesso dei viaggiatori oppure la cancellazione del pacchetto da parte dell’agenzia dovuta a circostanze inevitabili e straordinarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 79/2011 (cosiddetto Codice del Consumo) art. 41, comma 4 e 5 con diritto al rimborso degli importi versati.
- Il Decreto Legge n. 9 del 02/03/2020 art. 28 comma 5) e 9) ha altresì fissato le modalità possibili di tali rimborsi prevedendo la possibilità da parte dell’organizzatore di rimborsare anche mediante un voucher di pari importo versato da utilizzare entro un anno dall’emissione.
- La Legge n. 27 del 24/04/2020 art. 88 bis al comma 12) riconferma che “L’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna firma di accettazione da parte del destinatario” specificando altresì all’art. 1 che “restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti decreti legge” tra Istituti Scolastici ed agenzie di viaggi.
- La successiva Legge 17/07/2020 n. 77 art. 182 comma 3) bis ha ulteriormente ampliato da 12 a 18 mesi la validità dei voucher: tale estensione opera automaticamente anche per i voucher già emessi.
Siete pronti a partire?